13 November 2024

Precisazioni ministeriali sull’apprendistato di primo livello


Il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sull’istituto dell’apprendistato di primo livello.


Elemento essenziale del contratto in parola – rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo – è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel rispetto delle durate, minima e massime, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere dal predetto termine, si possono verificare i seguenti casi:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello;
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore stesso nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.


Il contratto può essere attivato: prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo; contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale.
Al fine di consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
– il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Circolare Ministero lavoro 6 giugno 2022, n. 12).